LA SCUOLA PER I DOCENTI FRAGILI
Scritto da redazione il 3 Febbraio 2021
In un momento storico, in cui si parla di continuo della scuola, si vuole fare un accenno in particolare va dedicato ad un settore specifico della scuola: la scuola strutturata dai docenti fragili. Nel 2020, durante il lockdown nazionale, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse alla presenza da marzo a giugno e i docenti fragili hanno affrontato il tema della sicurezza sul luogo di lavoro a partire settembre con le riaperture. La scuola italiana ad oggi paga i l prezzo di aver subito nel corso degli anni passati continui tagli che hanno generato pesanti carenze strutturali, per cui la mancanza anche solo di una piccolissima parte del personale avrebbe reso molto difficoltosa la riapertura in presenza. In merito ai lavoratori della scuola, in un periodo di totale assenza di tutele il Miur ha emanato l’11 settembre 2020 la nota ministeriale 1585 che applicava impropriamente ai docenti fragili il contratto integrativo, concernente i criteri di utilizzazione del pers onale ritenuto inidoneo (artt. 4 comma 2 e 17 comma 5 CCNL scuola 29 nov. 2007). I docenti fragili che avevano lavorato fino a giugno, e le cui condizioni di salute non erano mutate a settembre, sono stati dichiarati non semplicemente fragili ma inidonei a lla mansione, mentre la realtà è che non sono questi ad essere inidonei ma è l’ambiente di lavoro a non poter garantire loro protezione e sicurezza. Una volta dichiarati inidonei questi insegnanti sono stati posti in malattia d’ufficio, malattia basata su un decreto del Dirigente scolastico e la cui retribuzione non è competenza INPS o INAIL ma direttamente del MEF, ed è completamente conteggiata ai fini del comporto. Dalla malattia d’ufficio il lavoratore poteva chiedere la cosiddetta utilizzazione, o vvero la stipula di un diverso contratto come personale ATA (con cambio mansione e diverso monte ore di lavoro settimanali), un vero e proprio demansionamento per cui non viene neanche garantita la modalità da remoto, né la permanenza presso la scuola di servizio. Secondo questa procedura gli insegnanti non erano quindi più soggetti a rischio, ma lavoratori che non sapevano svolgere il proprio lavoro per motivi di salute e che dovevano essere adibiti ad altre mansioni, anche in presenza, nonostante la c ircolazione del virus. Una situazione, ovviamente, inaccettabile e assurda. Inoltre, molti docenti giunti ormai a fine comporto sono costretti a chiedere l’utilizzazione, spesso però non non concessa dai vari uffici scolastici regionali, perché i posti di sponibili sono limitati rispetto al numero di fragili. Le norme sul lavoro agile non sono state applicate al settore scolastico in considerazione di quanto disposto dall’art. 32, c. 4, del D.L. 104/2020 che stabilisce: “al fine di consentire l’avvio e lo s volgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 bis del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al p ersonale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei c asi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica ” . Questo perchè al contrario di quanto si pensi , DAD non significa e non corrisponde a smartworking ! Tutto questo sarebbe dovuto cambiare con la legge 126 de l 13 ottobre 2020 che prevedeva, come spiegato in precedenza, al comma 2 , per il periodo di assenza fino al 15 ottobre la malattia equiparata a ricovero ospedaliero, e nel caso del contratto specifico, non computabile ai fini del comporto (comma 1 – quinqu ies), e al comma 2 bis per il periodo dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento del lavoro da remoto.
Mimma Pinsino e Daniela Galloni