DSGA: lettera aperta al MIUR

Scritto da il 11 Ottobre 2020

Al Ministero dell’Istruzione
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dott. Marco BRUSCHI
DPIT.segreteria@istruzione.it
Al Ministero dell’Istruzione
Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Dr. Filippo SERRA
DGPER.segreteria@istruzione.it
Al Ministro dell’Istruzione
On.le Lucia AZZOLINA
segreteria.azzolina@istruzione.it
Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi FIORENTINO
segreteria.cdg@istruzione.it

Oggetto: richiesta applicazione Decreto Legge 126/2019, art. 2, comma 6, convertito con
modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e contestuale deroga al titolo di
studio.
Preg. ma Ministra, Preg.mi Dirigenti Ministeriali,
come a Voi noto, il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 “Misure di straordinaria necessità ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”,
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 255 il 30 dicembre 2019, all’art. 2, comma 6, recita: l’articolo 22,
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all’area dei
direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che
abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate
in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In fase di conversione, la Legge 20 dicembre 2019, n. 159 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 il 28.12.2019,
all’art. 2 comma 6, recita: al comma 6: al primo periodo, le parole: «dal 2011/2012» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2011/2012»; al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti
messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore».
L’elevazione della percentuale degli idonei dal 20 al 30 per cento (ossia il 10 per cento di
contingente maggiore), in riferimento al concorso ordinario disposto con D. M. 863 del 18 dicembre
2018 è già stata operata, mentre si ravvisa la mancata applicazione del primo periodo del
summenzionato Decreto Legge 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre
2019, n. 159, dove all’art. 2, comma 6, riconosce la necessità di attivare “la progressione di carriera,
estendendo l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 all’area dei
direttori dei servizi generali e amministrativi” del personale assistente amministrativo di ruolo
che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni
scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012.
La presente, per richiesta attivazione della progressione di carriera normata dall’art. 2, comma 6,
del Decreto Legge 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Contestualmente, in considerazione della deroga operata dall’amministrazione in riferimento
all’art. 52 del D.lgs. 165/2001 e nello specifico comma 2, lett. a) e comma 4 che disciplinano
rispettivamente: comma 2 lett. a) “Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza
di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4”; comma 4) “Nei casi di cui
al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in
cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti”.
Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo, si rileva che tali
riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo
d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento
dell’amministrazione. Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere
(giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto
allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari
e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle”, queste motivazioni rendono
possibile la deroga al possesso del titolo e l’indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità
verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata determinata dalla deroga,
operata dall’Amministrazione, alle previsioni di legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52).
Ringraziamo per l’attenzione e siamo fiduciosi che vorrete assumere sugli argomenti indicati delle
indispensabili decisioni.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
Roma, 22 settembre 2020 Con Osservanza
Coordinamento nazionale DSGAFF
Mauro Serri
Maria Emanuele
Ilaria Comparato
Simonetta Petrarchi
Diego Milan
Luigi De Rosa

Foto: Wikimedia


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